Art. 37.

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti degli assegnatari del marchio di identificazione previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
      2. Gli assegnatari di cui al comma 1 devono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9.
      3. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, cui compete il marchio di artefice, conserva agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e la stessa impronta prevista dal medesimo decreto legislativo.
      4. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività previste dall'articolo 9, diverse da quella indicata al comma 3 del presente articolo, assegna il marchio di responsabilità, le cui caratteristiche sono fissate dal regolamento, conservando agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
      5. I detentori dei marchi che esercitano una attività per la quale compete il marchio di responsabilità possono utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura della produzione realizzata in conformità alla presente legge fino a quando, presso la camera di commercio competente, non siano disponibili le matrici peculiari dei marchi di responsabilità.